Per il crollo del ponte Morandi, che ha provocato 38 vittime accertate e oltre 600 sfollati, la procura di Genova ipotizza il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, disastro colposo e omicidio colposo plurimo.
“Non è stata una fatalità ma un errore umano”, ha sottolineato il procuratore Francesco Cozzi, che coordina le indagini sul caso con i pm Walter Cotugno e Massimo Terrile.
Le ipotesi di reato sono per ora “tutte a carico di ignoti perché bisogna individuare prima le possibili cause”, ha detto il capo della procura del capoluogo ligure in un incontro con i giornalisti.
Cozzi ha dichiarato che l’autorità giudiziaria ha sequestrato le immagini, relative al ponte e al tratto interessato dal cedimento, registrate dalla webcam della società Autostrade. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate sul ponte sono necessarie per verificare quanti automezzi si trovassero sul viadotto al momento del cedimento e la dinamica di quanto accaduto.
“Acquisiremo tutto quello che è necessario e indispensabile. Di fronte a una tragedia del genere non voglio sentir parlare di limiti di spesa o di norma”, ha proseguito il procuratore. “È certamente importante: dovranno essere esaminate al più presto dai colleghi e soprattutto dai consulenti tecnici che si stanno occupando delle indagini, al momento la Polizia di Stato”.
Tra gli accertamenti da effettuare, ci sono quelli di tipo strutturale e ingegneristico, cantieristico e amministrativistico e sullo stato dell’arte dei piani di manutenzione.
Inoltre la Procura ha acquisito gli atti riguardanti la progettazione, la realizzazione e la manutenzione dell’opera.
Il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti è previsto dall’articolo 432 del Codice Penale: “Chiunque pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria”.
Se il fatto deriva da un disastro, “la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.
Il reato di disastro colposo è previsto dall’articolo 434 del Codice Penale: “Chiunque commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni”. Se il crollo o il disastro avvengono, la “pena è della reclusione da tre a dodici anni”.
Il reato di omicidio colposo è previsto dall’articolo 589 del Codice penale: “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.
Nel caso di morte di più persone, “ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone”, si applica “la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.