Il 27 febbraio 2017 Dj Fabo è morto in una clinica svizzera, ricorrendo al suicidio assistito. Fabiano Antonioni era un ragazzo di 39 anni che nel 2014 rimase vittima di un grave incidente stradale.
Da allora Fabiano ha vissuto in un situazione psicofisica che lo ha costretto a letto e perennemente assistito dai familiari. Era cieco e tetraplegico e nonostante svariati tentativi di cure e terapie la sua situazione non è migliorata. Questo lo ha spinto a recarsi in Svizzera e a ricorrere al suicidio assistito.
Oggi c’è ancora molta confusione in merito alla differenza tra eutanasia, eutanasia passiva, suicidio assistito e testamento biologico. Ecco quali sono:
Che cos’è l’eutanasia
L’eutanasia attiva consiste nel porre fine alla vita di un paziente, consenziente, che ne ha fatto richiesta, per il quale non si attestano possibilità di guarigione o di condurre una vita in modo dignitoso, secondo il loro personale intendimento. Consiste in una somministrazione letale.
L’eutanasia passiva prevede la sospensione di un trattamento necessario per mantenere in vita un paziente.
Che cos’è il suicidio assistito
Il suicidio assistito è l’atto vero e proprio che pone fine alla vita. È il paziente a compierlo con l’aiuto e il supporto di altre persone. È compiuto interamente dal soggetto stesso e non da soggetti terzi, che si occupano di assistere la persona per gli altri aspetti: ricovero, preparazione delle sostanze e gestione tecnica e legale post mortem.
La differenza con l’eutanasia consiste in particolar modo nelle implicazioni etiche, e nella responsabilità personale. In Italia il suicidio assistito, così come l’eutanasia, è punibile dagli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale.
Che cos’è il testamento biologico
Si tratta della dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari ed è un documento in cui indicare a quali terapie ricorrere e soprattutto quali trattamenti rifiutare, in caso di grave incidente o malattia terminale, quando si è incapaci di comunicare espressamente il proprio volere.
In Italia si discute della necessità di avere una legge sul testamento biologico almeno dal 2008. La legge è stata approvata il 14 dicembre 2017.
Il quadro normativo in Europa e nel mondo
L’eutanasia è permessa per uno stato di “costante e insopportabile sofferenza fisica e psichica del paziente”, in Belgio, Lussemburgo, Olanda, e in Oregon, negli Stati Uniti.
In Portogallo per casi di estrema gravità si possono autorizzare atti per l’interruzione dei trattamenti terapeutici. In Svezia l’eutanasia attiva è vietata, ma è tollerato il suicidio assistito, così come in Germania. In Finlandia e in Norvegia l’eutanasia passiva è legale, a condizione che l’interessato presenti un’apposita istanza.
In Svizzera, è tollerato il suicidio assistito. In Francia la legge relativa ai diritti dei malati terminali riconosce loro la possibilità di richiedere una “degna morte”: sono praticabili le cure palliative e l’eutanasia passiva. Resta vietata la possibilità di praticare l’eutanasia attiva.
Nel Regno Unito, l’eutanasia è assimilata all’omicidio. In Ungheria, è ammessa la sola eutanasia passiva su richiesta dell’interessato.
Negli Stati Uniti, la Corte suprema ritiene legittima l’eutanasia passiva e il governo federale ha autorizzato i singoli stati a regolamentare tale materia. In Canada, l’eutanasia è vietata ma, in alcune province, è tollerata la forma passiva.
In Colombia, l’eutanasia non è disciplinata dalla legge, ma di fatto è legittimo praticarla sulla base di alcune pronunce grazie della Corte Costituzionale. In Cina, dal 1998, gli ospedali sono autorizzati dalla legge a praticare l’eutanasia ai malati terminali.
Il quadro normativo in Italia
Nell’ordinamento italiano l’eutanasia e il suicidio assistito sono atti entrambi punibili dagli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale. L’unica discussione parlamentare è quella sul testo di legge sul testamento biologico, denominato Dichiarazioni anticipate di trattamento, che è passata al Senato il 14 dicembre 2017.
L’Associazione Luca Coscioni ha depositato la proposta di legge nata su iniziativa popolare, in discussione nelle commissioni congiunte Giustizia e Affari sociali sulla legalizzazione dell’eutanasia.
Il codice penale italiano non include una definizione di eutanasia. La deliberata morte di una persona su sua richiesta e attraverso un atto medico (che alcuni definiscono eutanasia attiva) rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale.
Invece la sospensione delle cure che alcuni fanno rientrare nella definizione di eutanasia passiva, mentre altri preferiscono in questo caso non utilizzare in alcun modo il termine eutanasia, è un diritto inviolabile, anche quando la sospensione dovesse determinare la morte del paziente.
L’articolo 32 della Costituzione italiana è molto chiaro in proposito: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Nel 2006 il Tribunale di Roma ha ribadito questo principio attraverso la sentenza con cui ha prosciolto Mario Riccio, il medico che ha praticato a Piergiorgio Welby la sedazione terminale e il distacco del respiratore artificiale.
Il disegno di legge sul testamento biologico in Italia
La legge Lenzi, “Disposizioni in materia di consenso informato, di disposizioni anticipate di trattamento e di testamento biologico” che prende il nome da Donata Lenzi, capogruppo Pd in commissione Affari sociali e relatrice alla proposta di legge è stata approvata il 14 dicembre al Senato con 180 voti favorevoli, 70 a sfavore e 6 astenuti.
È composta da 8 articoli. L’articolo 3 stabilisce che “ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), esprimere il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.
Dall’inizio del 2017 la legge subito tre rinvii, che hanno fatto slittare a marzo l’esame del disegno di legge alla Camera.
La legge è volta a tutelare il diritto delle persone a essere informate sul proprio stato di salute e sulle relative cure e a disporre anche anticipatamente e liberamente in merito ai trattamenti sanitari e all’uso del proprio corpo post mortem. Si vuole rispettare quindi il diritto di ogni paziente di conoscere la verità sulla propria malattia e il diritto di acconsentire o di non acconsentire alle cure proposte (consenso informato).
Dal momento che non sempre il paziente è in grado di esprimere la propria volontà, questo disegno di legge reca anche disposizioni anticipate di trattamento, con le quali la persona anticipatamente esprime la volontà di accettare o rifiutare trattamenti sanitari nel caso in cui non fosse un giorno capace di intendere e di volere.
Il testamento biologico è quindi un atto che comprende tutte le volontà riguardanti il proprio corpo, con il quale ciascuno può disporre in merito ai trattamenti sanitari, nonché in ordine all’uso del proprio corpo o di parti di esso dopo la morte, incluse le disposizioni relative all’eventuale donazione di organi o tessuti a scopo di trapianto, ricerca o didattica, alle modalità di sepoltura e all’assistenza religiosa.