È entrata in vigore oggi la legge sul testamento biologico, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 14 dicembre 2017.
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La riforma ha il merito di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e alla autodeterminazione della persona e dichiara che nessun trattamento sanitario può essere iniziato senza il libero consenso del malato.
Tutti i cittadini hanno diritto a compilare le lettere con le loro decisioni in materia sanitaria, consegnandole ai Comuni che le registreranno, attraverso un notaio.
Per chi non ha la possibilità di pagare il notaio, evitando di rischiare problemi dovuti alla non consegna della lettera, vi sono 180 Comuni d’Italia che hanno istituito da tempo un registro per la tutela del cittadino; l’elenco è sul sito dell’associazione Luca Coscioni che controlla giorno per giorno tutte le iniziative e le regole in merito.
Scritta e autenticata la lettera, verrà consegnata una copia al fiduciario e depositata in un luogo sicuro.
Ecco cosa prevede la legge sul testamento biologico:
Cosa sono le Dat
Le Dat disposizioni anticipate di trattamento, circa l’ipotesi di una possibile rinuncia all’idratazione e alla nutrizione artificiale.
Da oggi, le disposizioni sono immediatamente valide.
Un punto fondamentale della legge è infatti l’articolo quattro, che stabilisce che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di non poter esprimersi, può lasciare le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, e dare il consenso o il rifiuto alle terapie e ai trattamenti sanitari a cui dovrà essere sottoposto.
Vengono quindi introdotte per legge le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, attraverso le quali una persona potrà lasciare a una persona di fiducia le sue volontà circa le cure a cui essere sottoposto o da rifiutare quando non sarà più cosciente.
Le disposizioni anticipate devono essere redatte con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione.
Le Dat sono sempre revocabili e risultano vincolanti per il medico.
Restano vietati in Italia il suicidio assistito e l’eutanasia.
Che cosa prevede il biotestamento
Innanzitutto la legge prevede l’introduzione del consenso informato, che stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e soprattutto comprensibile.
Relazione medico- paziente
La legge sottolinea la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato, nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico.
Rifiuto delle cure Il medico è tenuto a rispettare un’eventuale volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario ed è esente da responsabilità civile o penale per questo. Il paziente non può chiedere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Nei casi in cui un paziente sia in fase terminale, il medico deve astenersi da ogni ostinazione a somministrare le cure e dal ricorso a trattamenti sanitari inutili o sproporzionati (accanimento terapeutico).
Sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale. Il medico può inoltre ricorrere alla sedazione palliativa profonda e alla terapia del dolore, con il consenso del paziente.
Minori
Per quanto riguarda i minori, il paziente deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità, per essere messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà.
Il consenso informato per il minore è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore, tenendo conto della volontà del minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.