A bordo di un monopattino elettrico per le vie di Milano e, precisamente, in corso Como. Davide Casaleggio – alla guida del Movimento Cinque Stelle, dopo la scomparsa del padre Gianroberto, assieme al “garante” Beppe Grillo – è stato immortalato dal settimanale Oggi, giovedì 4 gennaio 2019 in edicola, sul mezzo ecologico.
Il monopattino, però, seppur utilizzato in città – da poco c’è anche un servizio di sharing – in realtà non è ancora riconosciuto dalla legge in quanto non previsto dal Codice della strada. Il mezzo elettrico, quindi, non potrebbe circolare in strada tantomeno sul marciapiede. Il proprietario del sistema operativo Rousseau, di conseguenza, avrebbe violato diversi articoli del Codice stradale. Secondo la testata Casaleggio avrebbe infranto l’articolo 97 (commi 7, 8 e 9), oltre al 171 (commi 1, 2, e 3) e al 193, comma 2.
La multa che potrebbe arrivare all’imprenditore è di 1.162 euro. A ciò si potrebbe aggiungere il sequestro e la confisca del mezzo. In Italia, infatti, sono ammessi solo i monopattini che raggiungono al massimo la velocità di sei chilometri orari e che, in pratica, sono considerati come dei giocattoli. Ma anche questi non possono essere usati dappertutto, soltanto nei parchi e nelle aree apposite.
Gli articoli del Codice della strada che avrebbe violato Davide Casaleggio
Secondo Oggi, l’attivista avrebbe violato tre regole del Codice stradale: 97, 171 e 193. In cosa consistono? Ecco gli articoli estrapolati direttamente dal Codice con i commi presumibilmente infranti da Casaleggio.
- comma 7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione, quando previsto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 616;
- comma 8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 76 euro 308;
- comma 9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276.
- comma 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, in conformità con i regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e con la normativa comunitaria […];
- comma 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente;
- comma 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso.
- comma 2. Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. […]
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