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    Il Parlamento europeo, composizione, poteri e funzioni: tutto quello che c’è da sapere

    Di Giulia Angeletti
    Pubblicato il 19 Feb. 2019 alle 19:00 Aggiornato il 11 Set. 2019 alle 01:29

    PARLAMENTO EUROPEO COME FUNZIONA – Il Parlamento europeo, anche noto come Europarlamento, è l’istituzione che rappresenta i popoli dell’Unione europea e l’unica che viene eletta direttamente dai suoi cittadini a suffragio universale.

    Il Parlamento esercita il potere legislativo di concerto con il Consiglio dell’Unione europea e, in relazione solo ad alcuni casi specificamente stabiliti nei trattati, ha il potere dell’iniziativa legislativa. Quest’ultimo, infatti, è prerogativa della Commissione europea.

    In vista delle elezioni europee del maggio 2019 vediamo più nel dettaglio come funziona questo organo e quali sono le sue principali funzioni.

    Parlamento europeo come funziona | Composizione e poteri

    Il Parlamento europeo è la più grande assemblea parlamentare al mondo: con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), infatti, il numero dei suoi membri è stato fissato a 750 più il Presidente. Il corpo elettorale che lo elegge, composto da circa 375 milioni di aventi diritto, è il più esteso a livello trans-nazionale.

    Il Pe viene eletto, come anticipato, a suffragio universale diretto ogni cinque anni. Le precedenti elezioni europee, infatti, risalgono al maggio 2014. Il suo attuale Presidente, eletto del gennaio del 2017, è Antonio Tajani (PPE).

    Le sedi del Parlamento europeo sono tre: Bruxelles (complesso Espace Léopold), Strasburgo e Lussemburgo. Se le sessioni plenarie dell’assemblea si svolgono sia nella sede di Bruxelles che in quella di Strasburgo, le riunioni delle Commissioni si svolgono unicamente a Bruxelles; in quanto infine alla sede lussemburghese, lì c’è il Segretariato generale del Parlamento europeo.

    In quanto alle sue funzioni il Pe condivide – come già anticipato – la funzione legislativa con il Consiglio dell’Unione europea: fanno però eccezione a ciò le aree per cui sono necessarie procedure legislative speciali.

    Inoltre, il Pe partecipa all’approvazione del Bilancio UE, elegge il Presidente della Commissione europea e approva (o respinge) la nomina della Commissione. Nei riguardi di quest’ultima, inoltre, il Pe ha la facoltà di forzarne le dimissioni tramite una mozione di censura: in generale, dunque, esercita su quest’altro organo dell’Unione un controllo politico attraverso l’approvazione di mozioni e dichiarazioni e può sollecitare la Commissione a legiferare o esprimersi su una determinata materia.

    Nell’ambito della procedura legislativa ordinaria, infatti, il Pe prende in esame le proposte della Commissione insieme anche al Consiglio dei Ministri dell’Unione europea.

    Nomina il mediatore europeo, cioè quella carica istituzionale introdotta con il Trattato di Maastricht abilitata a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell’Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione Europea.

    Prerogativa del Parlamento, inoltre, è quella di istituire commissioni d’inchiesta. Ha poteri di nomina dei membri della Corte dei conti e del presidente e del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Il presidente delle BCE, nello specifico, deve presentare ogni anno una relazione annuale al Pe.

    Parlamento europeo come funziona | Procedura legislativa e atti

    Molto importante, a questo punto, è specificare che seppur titolari del potere legislativo, il Pe e il Consiglio dell’Ue non hanno, a livello generale, il potere dell’iniziativa legislativa. Questo è infatti prerogativa della Commissione europea in quanto organo esecutivo.

    Il Parlamento europeo quindi, in questo senso, può modificare o respingere un’iniziativa legislativa solo dopo che questa è stata elaborata in seno alla Commissione.

    Comunque, nel corso degli anni, poteri e funzioni del Parlamento europeo sono stati ampliati attraverso nuovi trattati: il Trattato di Lisbona, nello specifico, ha trasformato la procedura cosiddetta di “codecisione” in procedura legislativa ordinaria, la quale prevede che Parlamento e Consiglio siano messi sullo stesso piano.

    Tale prassi prevede che la Commissione presenti una proposta al Parlamento e al Consiglio che può diventare legge se entrambi sono d’accordo; le letture del testo possono essere ripetute fino ad un massimo di tre volte.

    Nella prima lettura il Pe ha la possibilità di inviare emendamenti al Consiglio, il quale può adottare il testo comprensivo di quelle modifiche o rinviargli una “posizione comune” e, a quel punto, il Parlamento può approvare tale posizione o respingere il testo a maggioranza assoluta, provocando così la definitiva bocciatura. In alternativa può adottare ulteriori emendamenti, anche a maggioranza assoluta.

    Se il Consiglio non le approva viene formato un “comitato di conciliazione” composto dai membri del Consiglio più un numero uguale di deputati: insieme questi cercano di raggiungere un compromesso che, una volta ottenuto, deve essere comunque approvato dal Parlamento a maggioranza semplice.

    Altre aree in cui sono previste procedure legislative speciali sono poi giustizia, affari interni, politiche di bilancio e fiscali: in tutte queste aree, infatti, il Consiglio o il Parlamento legiferano autonomamente.

    La procedura dipende anche da quale tipo di atto istituzionale viene adottato: l’atto più forte è il regolamento, norma direttamente applicabile nella sua interezza e vincolante per tutti gli Stati membri.

    Ci sono poi le direttive, che impongono agli Stati membri il raggiungimento di determinati obiettivi. Tali obiettivi, però, devono essere perseguiti dagli Stati membri attraverso le proprie leggi: in questo senso la direttiva è un atto che concede ampi spazi di manovra.

    In quanto alla decisione, esso è uno strumento indirizzato ad un particolare gruppo di persone ed è direttamente applicabile.

    Parlamento europeo come funziona | Il Presidente

    Il Presidente del Parlamento europeo rimane in carica due anni e mezzo – per un equivalente di due elezioni per ciascuna legislatura – ed ha il principale compito di presiedere la seduta plenaria del Parlamento quando esso è in sessione.

    La sua firma è obbligatoria per tutti gli atti adottati in codecisione – quindi con la procedura legislativa ordinaria – incluso il bilancio dell’Unione.

    Il Presidente del Pe è coadiuvato da 14 vicepresidenti, i quali presiedono il dibattito quando il Presidente non è presente.

    Per quanto riguarda invece gli altri enti e incarichi di responsabilità per il funzionamento del Pe ci sono: l’Ufficio di presidenza, responsabile per le questioni di bilancio e di amministrazione, e la conferenza dei presidenti.

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