Domenica 16 aprile 2017 il popolo turco ha approvato la riforma costituzionale voluta da Recep Tayyip Erdogan. La vittoria del presidente e del suo partito (Akp) è stata contestata dall’opposizione e il voto referendario è stato ritenuto “non all’altezza” degli standard internazionali dagli osservatori dell’Osce, l’organizzazione per la cooperazione e la sicurezza in Europa.
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Tuttavia dal momento che i risultati ufficiali hanno riconosciuto la vittoria del sì, la costituzione turca sarà modificata. La riforma costituzionale, composta da 18 articoli, entrerà in vigore il 3 novembre 2019, con l’elezione contestuale di presidente e parlamento. Ecco cosa cambierà in Turchia con la riforma in senso presidenzialista approvata al referendum.
Il ruolo del presidente
La riforma concentra il potere esecutivo interamente nelle mani del presidente, abolendo la figura del primo ministro. Il capo dello stato, eletto direttamente, nomina e revoca non solo i ministri e i suoi vice, ma anche alti funzionari dello Stato, molti dei giudici più importanti, diplomatici e rettori universitari. Prima della riforma il presidente nominava il primo ministro e i ministri su proposta di quest’ultimo.
Con la riforma è stato cancellato il principio di neutralità del presidente: Erdogan potrà tornare a essere formalmente iscritto al suo partito Akp.
Il presidente può emanare decreti e sciogliere il parlamento. Può essere eletto per due mandati da cinque anni, estendibili a un terzo mandato in caso di scioglimento anticipato della seconda legislatura. Questo vuol dire che potenzialmente Erdogan potrebbe restare al potere fino al 2034.
Il presidente può adesso decretare lo stato d’emergenza. Prima questo doveva essere dichiarato dal governo e il parlamento aveva il potere di allentarlo o cancellarlo.
Parlamento ed elezioni anticipate
A cambiare è la composizione del parlamento o Grande assemblea di Ankara, che passa da 550 a 600 membri, con un abbassamento da 25 a 18 anni dell’età per candidarsi ed essere eletti.
A indire le elezioni anticipate potranno essere il presidente o tre quinti del parlamento. Inoltre, con il benestare del parlamento, sarà possibile per un presidente al secondo mandato, se interrotto in anticipo, ricandidarsi.
L’assemblea, che non vota la fiducia, sarà eletta per cinque anni (non più quattro) e si rinnoverà contestualmente al presidente. Potrà decidere la messa in stato d’accusa del capo dello stato, rinviandolo al giudizio della Corte suprema, con una maggioranza dei due terzi.
Magistratura
La composizione dell’organo è stata ridotta da 17 a 15 giudici. Di questi 12 sono nominati dal presidente e tre dal parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura avrà invece 13 membri: 4 scelti dal presidente e 7 dal parlamento, mentre gli altri saranno membri del governo.
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