Il Decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre cose, anche la possibilità di beneficiare della detrazione del 110%, meglio conosciuta come “superbonus” destinato a specifiche categorie di interventi di ristrutturazione di abitazioni private e condomini. La norma, in particolare, introduce, per i soggetti beneficiari del Superbonus, la possibilità di maturare una detrazione pari al 110% delle spese sostenute nel periodo che intercorre dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
“Oltre all’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione, che sarà ripartita in 5 quote annuali di pari importo”, ricorda Pamela Ciarcià, dottore commercialista di Rödl &a Partner. “Il Decreto prevede anche la possibilità di optare per la cessione o lo sconto in fattura dell’importo corrispondente alla detrazione. Però, per attuare questa opzione la norma ha introdotto l’obbligo per il beneficiario della detrazione di richiedere un visto di conformità sulla documentazione presentata, che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. In questo modo, trattandosi di una disciplina di particolare favore dettata dalla particolare situazione di crisi, grazie alla valutazione di un professionista terzo, è possibile garantire il corretto svolgimento della procedura”.
Il visto di conformità può essere rilasciato da soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, vale a dire dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, oppure dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF. “Al fine del rilascio del visto di conformità, il professionista incaricato avrà l’onere di verificare la corretta emissione da parte di tecnici abilitati di asseverazioni e attestazioni, finalizzare a verificare i requisiti tecnici degli interventi e la congruità delle spese”, spiega la dott.ssa Ciarcià di Rödl & Partner.
Tale documentazione sarà relativa sia agli interventi di riqualificazione energetica, che agli interventi antisismici ed attesterà l’esistenza di una polizza di assicurazione della responsabilità civile. “E’ importante ricordare, inoltre – conclude Pamela Ciarcià di Rödl & Partner – Il costo relativo al rilascio del visto di conformità, così come quello relativo alle spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni, rientra tra le spese agevolabili e quindi detraibili al 110%”.