RIVALUTAZIONE PENSIONI 2019 – Il 27 dicembre 2018 l’Inps ha pubblicato la circolare n.122 con oggetto “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2019”.
Tale rivalutazione si basa sul decreto del 16 novembre 2018, il quale reca – come si legge appunto sul D.M. n.275 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2018 – il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018″. Con le nuove disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2019 ancora in corso di approvazione, però, i valori percentuali relativi al calcolo della perequazione delle pensioni potrebbero subire alcune modifiche sostanziali.
Rivalutazione pensioni 2019 | L’indice definitivo 2018 e il provvisorio 2019
Tuttavia, l’articolo 1 del succitato decreto stabilisce anche, ed in via definitiva, che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 è determinata in misura pari a + 1,1%. Perciò, come si legge nella circolare, “nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2018″. Essa riporta i valori definitivi per l’anno 2018 nella tabella seguente:
Per quanto riguarda invece l’indice di rivalutazione per il 2019, esso è ancora provvisorio; come infatti si legge all’art. 2 del decreto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2019 è determinata in misura pari a + 1,1%, salvo però conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Anche per l’indice provvisorio l’Inps ha messo a disposizione una tabella riepilogativa:
Rivalutazione pensioni 2019 | Attribuzione della rivalutazione
Per quanto invece attiene alle modalità di attribuzione della rivalutazione sempre per il 2019 la circolare Inps fa riferimento alla legge n.388 del 23 dicembre 2000, la quale reca le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Quindi, se per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%, per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%. Anche in questo caso la circolare dell’istituto di previdenza riporta una tabella riepilogativa che inseriamo qui di seguito:
Per quanto riguarda invece l’articolo 3 della circolare, stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale lì dove compete sull’assegno pensionistico. Il riferimento specifico è alla legge n.324 del 27 maggio 1959.
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