Assegni maternità malattia 2019 | Limiti di reddito | Novità Circolare Inps
Assegni maternità malattia 2019 | Con la circolare 79/2019 l’Inps ha comunicato i nuovi importi per quanto riguarda i salari medi convenzionali e le retribuzioni minime relativamente a malattia, maternità e tubercolosi.
Le variazioni, d’altronde, sono conseguenti a quelle dell’indice dei prezzi al consumo che vengono stimate ogni anno dall’Istat, l’istituto di statistica: tra il 2017 e il 2018 tale variazione è stata pari all’1.1 per cento.
Le retribuzioni di riferimento per il calcolo dell’indennità di malattia, maternità (o paternità) e tubercolosi, comunque, variano in base alla specifica categoria di lavoratori. I chiarimenti giunti dall’istituto di previdenza riguardano quei lavoratori per cui si applicano minimali di retribuzione diversi da quelli generali previsti per il lavoro dipendente; ad ogni modo i trattamenti economici per quanto riguarda le tre casistiche suddette e per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2019, devono essere liquidati sulla base di una retribuzione non inferiore al minimale giornaliero di legge, che per il 2019 ammonta a 48.74 euro. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli.
Assegni familiari: l’Inps pubblica le nuove tabelle 2019/2020
Assegni maternità malattia 2019 | Lavoratori agricoli
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni, che non può appunto essere inferiore al minimale di legge, per il 2019 è pari a 43.35 euro.
Assegni maternità malattia 2019 | Lavoratori autonomi
Questi, invece, i livelli delle retribuzioni minime per il calcolo delle indennità per quanto riguarda le diverse categorie dei lavoratori autonomi:
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali – 43.35 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di operaio dell’agricoltura;
- Artigiani – 48.74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018;
- Commercianti – 48.74 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2019 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2018;
- Pescatori – 27.07 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l’anno 2019 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
Assegni maternità malattia 2019 | Lavoratori domestici
Per quanto riguarda poi i lavoratori, italiani o stranieri, che svolgono servizi domestici e familiari, per il calcolo delle indennità con inizio nel 2019 queste le retribuzioni convenzionali orarie di riferimento:
- 7.13 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,06 euro;
- 8.06 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,06 euro e fino a 9,81 euro;
- 9.81 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,81 euro;
- 5.19 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Assegni maternità malattia 2019 | Lavoratori parasubordinati
Relativamente all’indennità di malattia e di degenza ospedaliera per quanto riguarda i lavoratori che risultano assicurati presso la Gestione Separata, nel 2019 per l’indennità di malattia giornaliera si ha diritto a:
- 11.24 euro se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contribuzione;
- 16.86 euro se i mesi con contributi sono da 5 a 8;
- 22.48 euro se le mensilità sono da 9 a 12.
Per i casi di degenza ospedaliera l’indennità va invece da un minimo di 22.48 euro (con accrediti contributivi da 3 a 4 mesi) a 33,71 (accrediti per 5-8 mesi) fino a un massimo di 44,95 euro (da 9 a 12 mesi).
Infine l’Inps con la stessa circolare ha comunicato il limite di reddito entro il quale spetta il riconoscimento al lavoratore dipendente dell’indennità per congedo parentale per quanto riguarda i periodi superiori a sei mesi e per quelli spettanti tra il sesto e l’ottavo anno di vita del bimbo.
L’indennità di congedo parentale spetta in misura pari al 30 per cento della retribuzione nel momento in cui il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione: nel 2019 il valore provvisorio di questo importo è pari a 16.672.83 euro.
Il valore massimo dell’indennità per congedo straordinario per i lavoratori dipendenti che assistono disabili, invece, per quei lavoratori la cui aliquota contributiva è del 33 per cento, è pari a 36.463 euro annui e 12.032.36 euro di contribuzione figurativa.
Per ulteriori dettagli a questo link potete trovare la circolare Inps.
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