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    “Appalto a Diasorin illegittimo e senza gara”. Così il Tar ha bloccato la Lombardia sui test sierologici

    Il Tar ha annullato l'accordo tra il Policlinico San Matteo e Diasorin sull'affidamento dei test sierologici. Oltre all'assenza di una gara, per i giudici la multinazionale avrebbe tratto un profitto illegittimo dalla collaborazione con la fondazione. L'accordo è stato stipulato dalla Regione Lombardia

    Di Claudia D'Urso
    Pubblicato il 9 Giu. 2020 alle 12:52 Aggiornato il 9 Giu. 2020 alle 17:05

    La sentenza del TAR Lombardia parla da sé: l’affidamento diretto senza gara per realizzare i kit dei test sierologici, di durata decennale, deciso dalla Fondazione Policlinico San Matteo a favore della società Diasorin S.p.A., multinazionale italiana che opera nei segmenti dell’immunodiagnostica e della diagnostica molecolare, è illegittimo. La questione è stata ampiamente analizzata nel programma di Rai Tre Report, andato in onda lunedì scorso, in cui sono state evidenziate le illegittimità negli appalti pubblici perpetrate dalla Regione Lombardia nei primi mesi di emergenza Coronavirus.

    In particolare, è emerso dall’inchiesta che ci fossero ulteriori concorrenti interessati all’affidamento dell’appalto, che avevano presentato le loro offerte. Un affidamento che avrebbe ingenerato un giro di affari appetibile a molti colossi del settore. La distorsione della concorrenza creata dall’affidamento diretto, si legge nella sentenza, avrebbe pertanto creato nei confronti della Società Diasorin un illegittimo vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti operanti nello stesso settore. Dal punto di vista prettamente giuridico, è bene rilevare che i principi e le regole concernenti l’evidenza pubblica contenute nel Codice dei contratti pubblici, obbligano ciascuna stazione appaltante a ricorrere alle procedure di gara. Dura lex, sed lex.

    I giudici lombardi, in ossequio alla normativa e ravvisandone i presupposti, hanno pertanto disposto l’annullamento dell’appalto e dell’accordo quadro di collaborazione scientifica ad essa connesso, con cui era stata affidata la realizzazione di kit sia molecolari che sierologici alla Diasorin S.p.A. Con la conseguente e doverosa trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti per accertare l’eventuale sussistenza di danno erariale. Secondo i giudici, l’accordo in questione, non potrebbe in alcun modo rientrare nel paradigma normativo a cui si richiama il provvedimento amministrativo, oggetto di annullamento da parte del TAR Lombardia.

    La Convenzione in esame ha un contenuto del tutto diverso da un mero accordo di collaborazione e di ricerca scientifica. Accordo la cui durata decennale, avrebbe contribuito a far assumere alla Diasorin una posizione di illegittimo vantaggio competitivo per l’attribuzione dei diritti di sfruttamento patrimoniale delle eventuali opere dell’ingegno conseguite dal risultato della ricerca. In particolare, il profitto sarebbe derivato alla Diasorin proprio dalla commercializzazione delle invenzioni realizzate nell’ambito dell’accordo. Commercializzazione a cui avrebbe contribuito in modo fondamentale il Policlinico San Matteo (a fronte della fornitura di prototipi da parte della Diasorin) il quale si sarebbe impegnato, “dietro pagamento di un corrispettivo, a mettere a disposizione dell’operatore privato le sue conoscenze scientifiche, i suoi laboratori, il suo personale, dipendente e non, il suo know how al fine di conseguire, anche attraverso l’elaborazione di test innovativi, nuovi risultati, nuovi prodotti e nuove invenzioni, la cui titolarità resta riservata a Diasorin spa”.

    Il testo della sentenza, del tutto complesso, evidenzia quindi come i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento patrimoniale ed economico delle opere dell’ingegno che si sarebbero venute a creare dalla collaborazione scientifica con il San Matteo di Pavia, avrebbero contribuito alla massimizzazione dei profitti e quindi all’attribuzione di illeciti guadagni in capo alla Diasorin. Rapporto che, secondo i giudici, avrebbe avuto la natura giuridica di una vera e propria concessione, illegittimamente costituitasi, con un indebito impiego di risorse pubbliche sottratto dalla Fondazione San Matteo alla loro destinazione indisponibile.

    L’annullamento dell’affidamento da parte del TAR Lombardia, ha contribuito anche all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Milano: gli illeciti di natura penale che potrebbero scaturire sono molto gravi. Dal reato di turbativa d’asta, all’abuso di ufficio: la violazione della normativa sulla concorrenza, oltre ad essere considerata indice di una diffusa pratica, comporta pesanti conseguenze dal punto di vista giuridico. L’accordo in questione è stato sottoscritto senza alcuna procedura di gara, ed ha impedito di trovare sul mercato ulteriori concorrenti, creando così un danno all’erario.

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