DPCM 16 GENNAIO FAQ – Il governo ha pubblicato le risposte alle domande più frequenti (Faq) per fare chiarezza sul nuovo Dpcm entrato in vigore il 16 gennaio. Dalle seconde case al ricongiungimento con il partner lontano, il sito di Palazzo Chigi fa il punto su cosa è possibile fare e cosa no nelle diverse zone (gialla, arancione e rossa).
Attualmente, in zona rossa si trovano Sicilia, Lombardia e Provincia Autonoma di Bolzano (le ultime due tuttavia hanno dato il via sul punto a uno scontro con il governo, tuttora in corso). In area arancione si trovano Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. Le altre Regioni sono invece in zona gialla.
Secondo il bollettino di ieri, mercoledì 20 gennaio, pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 13.571 i nuovi casi di contagio in Italia e 524 i morti, mentre l’andamento della campagna vaccinale risente dei ritardi nelle consegne dei vaccini Pfizer (qui le notizie di oggi sulla pandemia in Italia e nel mondo). Ma vediamo quali sono le risposte ai punti più controversi e i chiarimenti del governo, validi sia in zona arancione sia in zona rossa:
È possibile andare nelle seconde case? Sì, anche fuori regione. Si tratta di un “rientro” e dunque potrà andare soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o in affitto prima del 14 gennaio, data in cui è stato firmato il Dpcm. Sono invece esclusi “tutti i titoli di godimento successivi a tale data”. Inoltre, a spostarsi verso la seconda casa potrà essere solo il nucleo familiare convivente con l’avente titolo.
È possibile ricongiungersi al coniuge/partner se si vive in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi)? Il governo chiarisce che “le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione”. Il ricongiungimento è possibile “solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione”.
Visto il divieto di spostarsi tra Regioni, se una persona lavora in una regione ed è residente in un’altra e il partner lavora in una terza Regione, può raggiungerla nella cittadina di residenza? Sì, ma solo se il coniuge/partner ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia.
I figli possono andare a trovare i genitori che sono in buona salute in un’altra Regione?
No, questi spostamenti sono vietati fino al 15 febbraio.
È consentito andare a trovare amici o parenti? Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, “è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata dello stesso Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia”.
Si può uscire dalla Regione per fare un atto notarile di compravendita? Sì, nelle Faq del governo si legge che “lo spostamento è configurabile come spostamento per ragioni di necessità se l’immobile ad esempio si trova in una regione diversa da quella in cui si vive”.
È possibile spostarsi tra diversi Comuni e/o Regioni per partecipare ai funerali di parenti stretti? Sì. Nelle Faq si legge che “la partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.
È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza? Sì. Sul sito del governo si legge che “è fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza”, ma “laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale”.
Per le risposte alle altre domande si può consultare qui la pagina del sito del governo con le risposte alle Faq sulle misure in vigore, zona per zona. Per conoscere le risposte relative a una determinata area (rossa, arancione o gialla) basta cliccare su una Regione di quel colore.
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