Il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito in uno dei Paesi dell’Unione Europea può essere riconosciuto anche negli altri Stati membri: lo ha messo nero su bianco la sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 29 Dicembre 2022, sancendo la validità dell’iter formativo professionale svolto fuori dai confini nazionali, seppure con alcuni limiti.
Il Ministero dell’Istruzione italiano, infatti, ha la facoltà di imporre le cosiddette “misure compensative” al fine di accertare la corrispondenza tra la formazione complessiva acquisita col titolo professionale estero e l’equivalente percorso italiano, che consente di accedere alla professione “regolamentata” ai sensi dell’art.14 della Direttiva comunitaria n.36/2005.
Le misure compensative del Ministero dell’Istruzione
Il Consiglio di Stato ha stabilito che spetta al Ministero dell’Istruzione e del Merito verificare se le conoscenze attestate dal titolo rilasciato in uno Stato estero, così come l’esperienza maturata, possano soddisfare le condizioni necessarie per accedere all’insegnamento in Italia.
In altri termini, il Ministero deve valutare il titolo conseguito all’estero dagli aspiranti docenti in relazione alla struttura del corso frequentato, ai crediti formativi conseguiti e alle competenze maturate in relazione alla natura dell’attività di docenza da svolgere.
I limiti dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania
Come sancito dalla nota ufficiale del Segretario di Stato rumeno per l’educazione nazionale, il percorso di accesso all’insegnamento e al sostegno in Romania non è abilitante alla professione per i candidati italiani.
Affinché il percorso rumeno sia abilitante in primis a livello locale, infatti, gli studenti italiani dovrebbero non solo superare la formazione specialistica relativa al “sostegno” ma anche ottenere in Romania sia il diploma di scuola superiore sia la stessa laurea: entrambi sono requisiti, ovviamente, impossibili da soddisfare.
È proprio a causa di questo limite che il Ministero italiano penalizza fortemente la specializzazione al sostegno conseguita in Romania, imponendo il superamento di un “tirocinio compensativo” da effettuarsi in Italia che dura mediamente dai 2 ai 3 anni, come previsto dal Decreto Legislativo n. 206/2007.
Optando per il TFA in Romania, quindi, l’iter di accesso all’insegnamento in Italia ritarderebbe ulteriormente e diventerebbe impossibile essere inseriti nella graduatoria GPS di I fascia, così come ottenere un incarico vero e proprio.
Abilitazione al sostegno in Romania: perché non è valida in Italia
Se i titoli conseguiti con la denominazione “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” non sono sufficienti per insegnare in Romania, in definitiva, non possono essere considerati validi neanche in Italia.
Questo limite coinvolge anche i titoli di abilitazione al sostegno, perché in Romania sono previste scuole ad hoc per gli alunni che hanno disabilità o bisogni educativi speciali.
Da parte del CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), membro della rete NARIC (National Academic Recognition Information Centres) dell’Unione Europea, è arrivata un’ulteriore conferma relativa alla qualifica concessa agli italiani dal Ministero rumeno al termine di un apposito corso di formazione psicopedagogica, “Adeverintà”: si tratta di una condizione necessaria ma non sufficiente al fine dell’esercizio della professione di insegnante.
Come sottolineato dallo stesso CIMEA con una nota ufficiale, inoltre, per il rilascio dell’attestato di conformità le autorità rumene tengono conto del luogo di svolgimento degli studi e della formazione, che devono essere necessariamente compiuti in Romania.
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