Dal 1 gennaio 2024 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le categorie, che verrà dunque esteso anche alle partite Iva con ricavi inferiori ai 25.000 euro. La data del 31 dicembre, secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 36, segnerà quindi la fine delle deroghe previste per l’emissione della fattura cartacea da parte dei soggetti rientranti nel regime forfettario.
L’estensione della e-fattura permetterà a una platea più ampia di soggetti di automatizzare i processi di ricezione e invio dei documenti contabili. Come spiegano gli esperti di InfoCert, provider leader nel settore, l’introduzione della fatturazione elettronica per il regime forfettario consente di ridurre considerevolmente i tempi di pagamento e gli errori materiali derivanti dalla registrazione manuale delle fatture, con evidenti benefici. I vantaggi sono considerevoli non solo per imprese e professionisti, ma anche per le casse dello Stato: l’estensione dell’obbligo ai forfettari ha permesso, infatti, di ridurre considerevolmente l’evasione fiscale. Secondo le stime del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la differenza tra il gettito fiscale effettivo derivante dall’IVA e quello previsto è diminuita drasticamente in seguito all’introduzione dell’obbligo.
Le nuove previsioni introdotte dalla Legge di Bilancio, inoltre, stabiliscono per il regime forfettario un tetto massimo di compensi e ricavi e introducono una clausola antielusione: secondo la normativa, infatti, se i ricavi superano la soglia dei 100.000 euro, il regime forfettario cessa all’istante e si applica l’IVA su tutti i compensi che oltrepassano il limite.
Come adeguarsi alla normativa:
Le partite IVA forfettarie e gli altri soggetti precedentemente esonerati dovranno quindi adeguarsi utilizzando la dashboard disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o scegliendo un servizio messo a disposizione da un operatore di mercato. I forfettari, per adeguarsi alle nuove disposizioni previste dalla legge, dovranno inoltre rispettare le regole previste per la conservazione delle fatture elettroniche. Per l’emissione dei documenti contabili in formato elettronico non sarà tuttavia necessaria l’apertura di una nuova numerazione, ma sarà sufficiente continuare a usare la tipologia indicata nell’ultima fattura cartacea applicando l’imposta di bollo.
Secondo quanto previsto dall’articolo 6 del D.lgs. 471/1997, in caso di tardiva o mancata emissione del documento in formato elettronico si va incontro a una sanzione amministrativa pari a un importo che varia dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati, in caso di operazioni non imponibili. Qualora la violazione non incida sulla liquidazione del tributo, sarà applicata una sanzione dai 250 ai 2.000 euro.